Approvata la modifica del regolamento Tari, ecco tutte le riduzioni per gli utenti

Il Consiglio comunale ha approvato la modifica del regolamento Tari, con una serie di novità e agevolazioni per i cittadini. “Abbiamo confermato per tre anni le esenzioni per i neo residenti e abbiamo introdotto riduzioni per alcune tipologie di utenti – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – perché vogliamo venire incontro alle esigenze dei cittadini, garantendo un servizio efficiente. Come Amministrazione vogliamo attrarre nuovi abitanti e crediamo che iniziative come queste, con agevolazioni di tipo economico, possano essere un buon incentivo per decidere di trasferirsi ad Ascoli”. Le principali novità riguardano appunto l’esenzione per tre anni consecutivi prevista per coloro che trasferiscono la residenza nel Comune di Ascoli (a condizione che il reddito Isee del nucleo familiare non sia superiore a  30.000,00 euro) e alcune riduzioni tariffarie: il 30% in meno per chi vive solo (anche a favore di coloro che dimostrino lo stato di unico occupante mediante idonea documentazione attestante il domicilio o la dimora, presso altri Comuni del territorio nazionale o all’estero, del secondo componente residente) e il 20% in meno per le utenze domestiche, adibite ad abitazione principale, che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost riutilizzabile in agricoltura.
“Si tratta – ha spiegato l’assessore al Bilancio, Francesca Pantaloni – di misure importanti anche da un punto di vista economico. La scelta dell’Amministrazione è di impegnarsi per alleggerire il peso della tassa rifiuti sulle famiglie, con una distribuzione più equa della spesa sull’intera comunità”.
Altra modifica importante è quella prevista all’articolo 12, in cui si spiega che se i contenitori sono a una distanza tra i 500 e i 1.000 metri dall’abitazione, la Tari è dovuta per il 40%; percentuale che si abbassa al 30% se la distanza è superiore ai 1.000 metri. Le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione avranno effetto dalla data in cui si è verificato il presupposto, a condizione che l’istanza venga presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo. Altrimenti la riduzione avrà effetto dal 1 gennaio dell’anno in cui si presenta.

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