Le disposizioni di legge per la campagna di macellazione dei suini a domicilio

ASCOLI – Con l’Ordinanza Sindacale n. 760 del 25/11/19 l’Amministrazione comunale ha così disposto in merito alla macellazione dei suini per uso privato presso il proprio domicilio per il periodo che va da lunedì 2 dicembre 2019 a sabato 15 febbraio 2020:
1) La macellazione dovrà essere effettuata senza arrecare disturbo alle abitazioni vicine, nel rispetto delle basilari norme igieniche;
2) E’ fatto obbligo al personale addetto alla macellazione dei suini di procedere, prima del dissanguamento, allo stordimento degli animali in conformità alla normativa vigente, nel rispetto del benessere animale e delle corrette prassi igieniche;
3) Possono essere macellati solamente animali in buono stato di salute. Il riscontro di qualunque anomalia evidente, prima, durante e dopo la macellazione, riscontrabile sul suino, sulle carni o sulle frattaglie, va segnalata al servizio veterinario competente per territorio;
4) In caso di riscontro nei visceri di lesioni riferibili a patologie proprie della specie, gli stessi devono essere smaltiti a norma di legge;
5) Per il trasporto dei visceri da sottoporre a visita sanitaria devono essere utilizzati contenitori rigidi a tenuta;
6) Il consumo delle carni potrà avvenire soltanto dopo l’effettuazione della visita sanitaria dei seguenti visceri: Lingua, Tonsille, Esofago, Trachea, Cuore, Polmoni, Diaframma, Fegato, Milza e Reni e dopo l’effettuazione dell’esame Trichinoscopico, entrambi con esito favorevole;
7) Effettuare prima della macellazione, il versamento di Euro 8,49 per ogni suino macellato, mediante utilizzo del bollettino di CC/P. n. 10778637 o CC/P n. 33133166 specificando nella causale “Macellazione suini a domicilio” oppure COD. 628, il bollettino di CC/P va intestato a: “ASUR Marche Area Vasta 5 Servizio Tesoreria Diritti Veterinari”;
8) Conservare la ricevuta e l’attestazione di pagamento della tariffa prevista, a dimostrazione della regolarità della macellazione stessa;
9) Consegnare la ricevuta del pagamento effettuato al Medico Veterinario al momento della visita e conservare l’attestazione di avvenuta prestazione per eventuali controlli;
10) Per le infrazioni di cui al Reg. 1099/2009 CE è prevista, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 conciliabili in via amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o contestazione;
11) Per le altre infrazioni verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

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