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Responsabilità diretta, oggettiva e presunta per il Teramo: il 12 agosto il dibattimento
Tutto confermato: per Teramo e Savona c’è la responsabilità diretta ed oggettiva.Per gli abruzzesi anche la responsabilità presunta in quanto, secondo l’accusa, la società guidata da patron Campitelli ha usufruito di persone terze per alterare a proprio vantaggio la gara in questione; il tutto essendone a conoscenza.
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE – Sono stati emessi poco fa i deferimenti ufficiali da parte del procuratore federale Stefano Palazzi. Di seguito tutti i provvedimenti in riferimento al filone relativo all’inchiesta della Procura di Catanzaro sulla combine di Savona-Teramo.
– La società S.S. TERAMO CALCIO S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica;
– la società SAVONA FBC S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica;
– la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato;
– la società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.: a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato;
– la società SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA oggi SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C., a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica;
– BARGHIGIANI Marco, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, nonché soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., operante all’interno e nell’interesse della società SAVONA FBC S.R.L., CAMPITELLI Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S. TERAMO CALCIO S.R.L., CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., DELLEPIANE Aldo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SAVONA FBC S.R.L., DI GIUSEPPE Marcello, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la società S.S. TERAMO CALCIO S.R.L., DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., MATTEINI Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA oggi SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C., e PESCE Giuliano, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara SAVONA – TERAMO del 2.05.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, al fine di far ottenere la vittoria alla società S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. e il conseguente vantaggio in classifica, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché, per CORDA e DI NICOLA, della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15.
– CABECCIA Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SAVONA FBC S.R.L., per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara SAVONA – TERAMO del 2.05.2015;
– CENICCOLA Enrico, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società SAVONA FBC S.R.L., per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara SAVONA – TERAMO del 2.05.2015;
– DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile dell’area tecnica tesserato per la società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara SAVONA – TERAMO del 2.05.2015, per aver agevolato le scommesse di DI LAURO e di altri soggetti non tesserati sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di DI LAURO, riguardanti la gara predetta;
– DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara SAVONA – TERAMO del 2.05.2015, per aver agevolato le scommesse di DI NICOLA e di altri soggetti non tesserati sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di DI NICOLA, riguardanti la gara predetta;
– DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara SAVONA – TERAMO del 2.05.2015.
PRIMO GRADO – Il Tribunale Federale Nazionale si riunirà mercoledì 12 agosto alle ore 9 per esaminare il procedimento nei confronti di Savona-Teramo e alle ore 15.30 dello stesso giorno per i deferimenti inerenti gli altri deferimenti relativi il all’inchiesta della Procura di Catanzaro. Le riunioni si svolgeranno presso l’NH Vittorio Veneto Hotel di Roma (Corso D’Italia,1).
E’ tutto combinato da bellini e il suo staff………AHAHAAHAHAH!! CAMPITELLI, VERGOGNATI!!!
Dove stanno quelli che ieri scrivevano? Spariti?
Signori, il sipario cala.
i teramani non scrivono piu?
Devono scrivere solo sul loro muretto sti quattro ragazzini…
Solo CampiDelli poteva raccontar favole e tutti i teramani a crederci!!!!
Ma secondo voi i 30.000€ chi li ha tirati fuori???
Di Giuseppe Marcello????
Ma daiiii!!!!!!
E il teramano non ride più, il teramano non ride più. ..!!!
Ma come siamo caduti in basso x 4 cretini ci siamo inemicati (a livello calcistico) anche i ns vicini teramani
Tranguillo Danilo fra qualche giorno questi quattro cretini se ne torneranno nell’oblio in cui sono sempre stati e a sfottersi con i giugliesi. Noi ascolani li dimenticheremo in fretta, è stato come il classico “amore” di un estate. Anche il teramano che si è affacciato al campo nelle ultime due/tre partite, se ne tornerà tranquillamente a seguire la seria A in tv e la Teramo Calcio sarà stato solo un brutto lontano ricordo. Noi continueremo a mangiare ed apprezzare gli arrosticini, loro le nostre fantastiche olive e tutti saremo felici e contenti. Ricordiamoci che il fattore Calcio a Teramo ha un scarso seguito perchè non ha un gran valore e lo dimostra il modo in cui hanno preso questa storia, di per se gravissima, con una superficialità disarmante. Per farti capire, se una cosa del genere fosse successa ad Ascoli in città ci sarebbero state le barricate e molti sarebbero dovuti fuggire, altro che conferenze stampa o addirittura al ritiro della squadra!!!!
ZINGARI, ROM E MARE NOSTRUM!