Urbanistica, Cardilli: “Più tempo ai Comuni sulle varianti puntuali ai PRG. Risposta concreta a sindaci e tecnici”

Con l’approvazione della legge di bilancio regionale la Regione introduce un correttivo mirato alla disciplina transitoria della legge regionale numero 19 del 2023 (“Norme per la pianificazione e il governo del territorio”), intervenendo sull’articolo 33, comma 15, relativo alle varianti ai PRG vigenti.

“Abbiamo raccolto le sollecitazioni che sono arrivate dai sindaci e dai professionisti del settore e le abbiamo trasformate in una risposta concreta – dichiara il consigliere regionale Andrea Cardilli – In questa fase transitoria servono regole chiare, tempi sostenibili e certezze operative: l’obiettivo è permettere ai Comuni di lavorare bene, senza forzature e senza bloccare interventi puntuali necessari ai territori”.

La norma conferma che i Comuni possono ancora modificare i Piani regolatori oggi in vigore (PRG), per tutti i casi non già indicati dal comma 12, seguendo le procedure previste dalla legge. Per farlo, però, devono approvare una prima proposta tecnica di variante e allegare anche il documento che verifica se la modifica deve essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La novità introdotta con la manovra di bilancio riguarda i tempi: oltre al termine ordinario “entro e non oltre 24 mesi” dall’entrata in vigore della l.r. 19/2023, viene ora consentito –  esclusivamente per le varianti puntuali e non generali – di approvare la proposta tecnica preliminare anche entro un ulteriore periodo massimo di 18 mesi successivi alla scadenza del termine.

“È una misura di buon senso e di equilibrio – conclude Cardilli – sviluppata anche su input del Presidente Francesco Acquaroli: non cambia l’impianto della riforma e non apre a varianti generali, ma rende sostenibile l’istruttoria tecnico-amministrativa e dà ai Comuni uno spazio realistico per chiudere i procedimenti”.

L’intervento, dunque, si presenta come una misura selettiva e finalizzata a garantire continuità amministrativa, maggiore certezza operativa agli enti locali e una gestione ordinata della transizione verso il nuovo quadro normativo della pianificazione territoriale regionale.

 


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