Green pass obbligatorio, le regole in atto al Comune di Ascoli

Da oggi il green pass è obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro.

Ecco come si è organizzato il Comune di Ascoli.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio. I controlli saranno effettuati, da un addetto incaricato dal datore di lavoro (Dirigente), attraverso una specifica app, scaricata sul cellulare di servizio in dotazione, che accerterà la validità della certificazione. L’attività di verifica sarà effettuata nel rispetto della tutela della privacy richiesta dal legislatore, dunque non sarà possibile raccogliere informazioni sulla tipologia di certificazione verde (registrare cioè se il dipendente è vaccinato, se è guarito da Covid o se si è sottoposto a tampone).

Tutti i dipendenti sono sottoposti a controllo giornaliero, anche se vaccinati. I soggetti incaricati dei controlli saranno tenuti a mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche e dovranno quotidianamente comunicare al Servizio Personale i nominativi dei dipendenti che si sono presentati all’ingresso della sede di lavoro sprovvisti del green pass. La normativa prevede che il personale sprovvisto della certificazione verde (sia perché abbia comunicato di esserne privo, sia perché ne sia risultato privo al controllo) non potrà accedere al luogo di lavoro. Tale personale è inoltre considerato “assente ingiustificato” e per i giorni di assenza non avrà diritto a ricevere il trattamento economico e previdenziale.

La condizione di assenza ingiustificata e la conseguente sospensione del trattamento economico perdureranno fino al momento in cui il dipendente produrrà la documentazione richiesta e comunque non oltre il 31 dicembre, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e di validità del decreto legge. La certificazione verde, inoltre, dovrà essere comunque presente anche in un momento successivo e la sua esibizione potrebbe essere richiesta anche in momenti diversi della giornata lavorativa. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

L’ obbligo è esteso a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’Amministrazione comunale, nonché ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, i componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale, ed ai visitatori (partecipanti a riunioni, incontri, congressi, ecc.) – che non siano utenti dei servizi resi dall’amministrazione – che accedono alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione. Sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo.

Alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 provvedono i dirigenti datori di lavoro della struttura come individuati nella vigente macro-struttura dell’Ente che potranno delegare il personale preposto ai diversi servizi e/o nelle diversi sedi comunali. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR Code in corso di predisposizione.

I processi di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevedono l’utilizzo di applicazioni, tra cui l’app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

In ogni caso saranno utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Sarà cura del dirigente del competente settore indicare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo. di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

I soggetti indicati saranno individuati con atto formale da ciascun dirigente per costituirne parte integrante ed essenziale. Saranno soggetti, altresì, a controllo coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’Amministrazione comunale che si trovano presenti nell’Ente contestualmente con i lavoratori. Il segretario generale o suo delegato provvede al controllo, di tutti i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice presenti nell’Ente.

Ogni dirigente o i suoi delegati procede al controllo dei dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione e dei visitatori (partecipanti a riunioni, incontri, congressi, ecc.) che accedono alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione e si trovano presenti nell’Ente contestualmente con i lavoratori.

Qualora all’atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio personale il nominativo del lavoratore al quale non è stato consentito l’accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.

In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria

In caso di mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, al responsabile dell’ufficio personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso.

In caso di accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19, il dirigente competente o il personale da questo delegato dopo aver intimato al lavoratore, sprovvisto di certificazione valida, di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica all’ufficio personale l’assenza ingiustificata. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.

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