Al via il “bonus facciate”, come ottenere la detrazione?

ASCOLI PICENO – Lo scopo è nobile: recuperare il degrado urbano. Nel nostro Paese, infatti, circa l’88% degli stabili ha più di 30 anni.  Questa possibilità viene introdotta dalla legge di Bilancio 2020,  e si porta dal 50 al 90% della somma spesa la detrazione dalle imposte sui redditi. La cifra sarà spalmata su dieci anni e comprenderà i lavoro di ritinteggiatura e restauro delle facciate degli edifici.
Questa variante sicuramente gioverà anche alle imprese edili, ad oggi circa il 70% del fatturato è rappresentato dalle ristrutturazioni.

Proviamo a fare chiarezza e sintesi rispetto alla guida pubblicata dall’ Agenzia delle Entrate.

 

L’edificio può avere qualsiasi destinazione urbanistica (ufficio, residenza…), deve trovarsi nel centro storico o nelle c.d. “aree a forte urbanizzazione”. Qualora l’intervento sia di mera ritinteggiatura non vi sono grossi problemi: l’amministratore pagherà con bonifico l’impresa prescelta e ripartirà le spese pro quota.

L’agevolazione è diretta a tutti – escludendo chi è sottoposto a redditi forfettari – i contribuenti Irpef e Ires.
Il bonus non sarà riservato solamente al proprietario dell’immobile. Anche i comodatari o inquilini, a condizione che siano loro in prima persona e previo consenso del proprietario, possono beneficiarne. Per gli immobili residenziali il bonus sarà spendibile anche per i familiari conviventi fino al terzo grado o affini fino al secondo o i conviventi de facto.

Per interventi sulle facciate si intendono, ha chiarito la circolare, tutti i lavori che riguardino il decoro urbano, lavori riconducibili al decoro compresi “ quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata”. La norma è rivolta però alle parti esterne visibili dalla strada o da suolo pubblico dello stabile. Le mura che cingono un cortile interno, per intenderci, non sono contemplate in questa ipotesi.

Per il pagamento, invece, i contribuenti devono effettuarlo tramite bonifico bancario o postale sul quale sia indicata la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.  Qualora a richiederlo sia un inquilino dovrà anche inserire gli estremi della registrazione del contratto di locazione. Il bonus non ammette la cessione del credito.
Qualora, per chiarezza, l’intevento influenzi il comportamento termico dell’edificio, la detrazione è subalterna al raggiungimento dei requisiti previsti dal Decreto Mise 26 giugno 2015, ovvero le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. In quest’ultimo caso occorrerà trasmettere la valutazione tecnica all’Enea.

Print Friendly, PDF & Email

Articolo Precedente

San Benedetto, un seminario gratuito sui temi della famiglia

Articolo Successivo

Sisma, parte il programma "Mosaico": abbattere l'isolamento sociale e generare occupazione