COMUNE Fatta la pianta organica dei dirigenti, partito il ricorso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il primo febbraio è entrato in vigore il riordino della pianta organica dei dirigenti comunali. Non si è fatto attendere il ricorso dei sindacati della Polizia locale. Viene contestata la nomina di Roberto De Berardinis (foto) a dirigente della Polizia municipale. Il ricorso è stato inviato all’Anac, al sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti, al presidente del Consiglio Bruno Gabrielli, al dirigente risorse umane e al Comitato tecnico Polizia locale.

Pubblichiamo in maniera integrale la lettera firmata da Vincenzo Marini, segretario Ugl Autonomie Locali, e Roberto Benigni, presidente regionale Marche Anvu (Ars Nostra Vis Orbis)-Associazione Professionale Polizia Locale.

“Oggetto: Richiesta Annullamento in Autotutela Art 21 nonies L. 241/90 – Decreto Sindacale n. 4 del 25.01.2017 – “CONFERIMENTO AL DOTT. ROBERTO DE BERARDINIS DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE “POLIZIA MUNICIPALE”, DI COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E, AD INTERIM, DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE “AFFARI GENERALI E APPALTI”.

Tenuto conto delle normative e delibere ANAC in materia di Prevenzione della Corruzione (Legge 190 del 2012; Piano Nazionale Anticorruzione; Determinazione ANAC n° 12 del 28/10/2015, ecc); Orientamento n. 19 del 10 Giugno 2015 (in sostituzione del n. 57 del 3 Luglio 2014) , la scrivente O.S (UGL) e l’ Associazione Professionale Polizia Locale D’Italia (ANVU) chiedono alla S.V l’annullamento d’ufficio, disciplinato dall’art. 21 nonies l. 241/1990 del Decreto Sindacale n. 4 del 25.01.2017 indicato in oggetto. Tale annullamento si qualifica come un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato dall’ordinamento, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari.

Infatti tale Decreto risulta palesemente viziato relativamente ai temi di Anticorruzione, Trasparenza e Conflitto di interessi. A tal fine si fa presente che nel Decreto il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, esercitando il potere conferito dal comma 221 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), va a nominare Dirigente del Settore Polizia Locale (erroneamente ancora indicato Polizia Municipale – nome cambiato a seguito della L.R. Marche 1/2014) e questo appare legittimo. Certamente non lo è aver affidato al nuovo Dirigente l’incarico “ad interim” del settore “Affari Generali ed Appalti (comprendente anche l’area Contratti)” accorpandoli sia pur temporaneamente. Giova infine segnalare che la Legge Regionale Polizia Locale Marche n° 1/2014 all’art. 12 comma 2 recita: “L’incarico di Comandante del Corpo puo’ essere attribuito agli appartenenti ai servizi o ai corpi di Polizia Locale o ad altri soggetti aventi analogo profilo professionale di comprovata esperienza con riferimento agli specifici compiti loro affidati e alla complessita’ dell’ente di appartenenza. Tale incarico e’ incompatibile con lo svolgimento di altri compiti o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza, compresa la Dirigenza di settori che non siano quelli della Polizia Locale”.

Pertanto tale incarico appare illegittimo sia per Violazione di Legge (Art. 12 c.2 L.R. Marche 1/2014), sia perché in contrasto con l’Orientamento ANAC n. 19 del 10.06.2015 che testualmente recita “Sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo”.

Tale Orientamento è stato recentemente confermato dalla Sentenza del TAR Campania – Napoli – Sez. III – del 24 novembre 2016 n. 5463 che ha affermato: “Orbene, a parere del Collegio, sotto un primo profilo di indagine, la delineata commistione e il tratteggiato cumulo di funzioni, amministrative e gestionali e al contempo di vigilanza e controllo tipiche della Polizia municipale, in capo ad una sola figura dirigenziale confliggono con i principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi in materia e che il Collegio condivide, ed attinti dalla legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale n. 65 del 1986 e con il recente orientamento espresso al riguardo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.”

Terzo motivo di illegittimità: il Sindaco nel Decreto indicato in oggetto “Preso atto che, per effetto della sopra citata nomina, il Dirigente, Dott. Roberto De Berardinis: altresì la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria e di Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. a e b della Legge n. 65/86; Locale, previsti in relazione all’incarico ricoperto”.

Ma tale affermazione appare priva di fondamento giuridico in quanto non è certamente il Sindaco a nominare gli “Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria”. Tale qualità spetta di diritto ai vincitori di concorso pubblico o selezioni a tempo determinato, e non già ai Dirigenti nominati.

L’art. 5 della Legge 65/86 prevede che: II personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale

Il disposto dell’art. 55 del Codice di Procedura Penale prevede:

sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, [gli agenti di custodia], le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 .”

Secondo la Circolare della Procura della Repubblica di Lecce del 5 maggio 2015 si legge “ Dalla disposizione, che risulta analitica ed esaustiva, si evince che un funzionario, seppur dirigente di un Comune, non può assumere la qualifica di appartenente alla polizia giudiziaria.

L’importanza di comprendere se il soggetto che pone in essere una determinatà attività sia o meno ufficiale o agente di p.g. risulta necessaria sotto un duplice profilo in quanto: solo agli ufficiali e agli agenti di polizia sono demandate determinate attività stabilite dalla legge; responsabilità sotto il profilo penale delle attività compiute.

Infine, perché non sono state conferite al Dirigente Comandante anche le funzioni dei commi b) e c) dell’art. 5 L.65/86 se secondo l’Amministrazione Comunale tale possibilità è consentita?

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.

Forse perché si sono resi conto che non potevano conferirle?

La stessa Corte Costituzionale nella Sentenza 167/2010, aveva sollevato il problema riflettendo che : “posto che «il problema qui in discussione non è di stabilire chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento» (sent. n. 313 del 2003), competenza «riservata a leggi e regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale» (sent. n. 185 del 1999)”.

Infatti la qualifica di Agente di Polizia Locale si assume soltanto con un pubblico concorso o pubblica selezione (a tempo determinato) e quindi la assume un Dirigente che viene nominato a seguito di selezione ex art. 110 Tuel ma non già un Dirigente che viene nominato “ex abrupto” prelevandolo da un’altra struttura comunale.

Pertanto si chiede l’immediata revoca in autotutela del Decreto Sindacale n. 4/2017 indicato in oggetto, dandone notizia agli scriventi”.

 

 

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