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Licenza edilizia contestata: il Tar dichiara improcedibile il ricorso del residence Elisabetta
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Tar delle Marche ha dichiarato improcedibile il ricorso del residence Elisabetta di Calcagni Filippo, Carlo & C. Snc, che chiedeva l’annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune di San Benedetto all’hotel Galileo. Il permesso riguardava la ristrutturazione e riqualificazione di edificio adibito a ricettivo, previa demolizione ed accorpamento ad altro immobile adiacente, di analoga destinazione d’uso. Nello specifico, il ricorso era stato intentato contro il permesso di costruire n. 378 del 6.12.2004, rilasciato per la ristrutturazione dell’edificio denominato hotel Galileo nonché per la demolizione e ricostruzione del limitrofo manufatto denominato hotel Mara e pure contro la licenza edilizia n. 390 del 4.11.2005, avente il medesimo oggetto, che acconsentiva opere di variante rispetto del permesso di costruire n. 378/2004.
Il primo ricorso fu presentato dal residence Elisabetta nel 2005 e dopo i pronunciamenti del Tar e del Consiglio di Stato si è giunti ad una ulteriore istanza al Tar, ovvero quella di cui stiamo scrivendo. Il residence, difeso dagli avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, contestava, tra le altre cose, “la più evidente illegittimità del permesso originario, cioè la violazione della distanza dei 10 metri tra pareti finestrate su alcuni punti del nuovo edificio risultante dall’accorpamento dei volumi preesistenti”. L’hotel Galileo è stato difeso dall’avvocato Sergio Gabrielli, il Comune dal legale Marina Di Concetto.
Il Tar chiarisce: “Peraltro, anche una delle principali censure attraverso cui si deduce, con riguardo all’hotel Galileo, il mancato rispetto della distanza minima di 10 metri da “altra proprietà” (lato nord – spigolo nord/est del lotto), deve considerarsi comunque inammissibile per carenza originaria di legittimazione ed interesse ad agire, atteso che, di tale circostanza, si sarebbe semmai dovuto dolere altro proprietario non meglio identificato, ma di certo non la ricorrente, la cui ex proprietà si trova sul lato opposto”.
E ancora: “Da ultimo va osservato che dall’iniziativa edilizia qui contestata, parte ricorrente ha comunque tratto vantaggio rispetto alla situazione precedente, poiché sono stati sensibilmente aumentati i distacchi dalla relativa ex proprietà grazie alla demolizione e ricostruzione dell’hotel Mara (prima in parte a confine), con sua traslazione (ovvero allontanamento dal confine) verso l’hotel Galileo. Tale circostanza non solo rende dubbia la sussistenza di un interesse originario ad agire, ma rende altresì arduo individuare oggi, in applicazione del principio “compensatio lucri cum damno”, quali profili risarcitori potrebbero residuare dall’eventuale annullamento del solo permesso di costruire n. 390/2005”.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile e deposito venerdì 2 febbraio.