Movida molesta, "Al vertice coi commercianti il sindaco detti le regole"

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domani mattina (mercoledì 15 marzo) il sindaco Pasqualino Piunti incontra i titolari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sulla movida molesta. Il comitato di quartiere Marina Centro indica la strada da seguire, per evitare che si arrivi allo scontro tra esercenti e residenti.

Il quartiere si è riunito ed ha affidato le considerazioni, emerse nell’incontro, ad una nota firmata da Giovanni Filippini, presidente di Marina Centro. Considerazioni, ovviamente, indirizzate al sindaco Piunti.

“Fermo restando, visto il numero dei partecipanti (64, ndr) che il problema non riguarda solo il nostro quartiere la “movida molesta” non deve sicuramente diventare uno scontro tra i locali ed i residenti della città ma un motivo di convivenza civile dove si debbono rispettare i diritti di entrambi”.

Prosegue Filippini: “Tutto ciò, a mio modesto parere, sino ad oggi non è assolutamente avvenuto e sono dieci anni che subiamo questo stato di totale anarchia da parte di alcuni gestori di locali.
La precedente amministrazione aveva fatto un tentativo di accordo, limitando alle due l’orario di chiusura, miseramente fallito, sempre perché qualcuno non voleva rispettare le regole.

Mi auguro che il motivo dell’incontro non sia quello di ribadire il rispetto delle regole ma, quali debbano essere le regole con le quali lei desidera risolvere il problema, anche in considerazione che era e spero sia rimasto uno dei punti fondamentali della sua campagna elettorale”.

Filippini ricorda che nel nuovo D.L. n° 14, l’articolo 8 modifica L’art. 50, del Tuel.

Le modifiche: 1) comma 5 aggiungere “le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

2) comma 7 aggiungere “il sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela e del riposo dei residenti indeterminate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

 

 

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