Piunti ha firmato l’ordinanza sulla movida molesta, alcol e locali sotto torchio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’ordinanza che non guarda in faccia nessuno quella firmata dal sindaco Pasqualino Piunti giovedì 29 giugno.  E’ stata redatta tenendo presente i  “motivi d’interesse generale”, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali “l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’orsine sociale, la sicurezza stradale”.

In data 26/06/2017  è pervenuta al sindaco la relazione di servizio del locale Comando di Polizia Municipale, che riferisce essere state accertate numerose problematiche di consumo di bevande alcoliche nelle aree esterne ai locali, degrado urbano, ordine pubblico e sicurezza in particolare nelle ore notturne e nei fine settimana, nel Centro storico della Città ed in particolare in Via Montebello, Via Calatafimi e in via Paolini.

Nella medesima relazione è specificato che all’interno dei locali e nelle prospicienti aree esterne erano presenti numerosi avventori intenti a consumare bevande alcoliche somministrate dai suddetti pubblici esercizi, molti dei quali con segni ricollocabili ad alterazione alcolica (grida inopportune, deambulazione discontinua, frasi sconnesse). La permanenza all’aperto di molte persone, nelle adiacenze di pubblici esercizi, in orario notturno, determinava una rumorosità antropica (vociare, schiamazzi ed urla) certamente intollerabile e molesta nei riguardi dei residenti delle abitazioni adiacenti e sovrastanti, con potenziale e grave disturbo al riposo e alla quiete degli stessi.

I tratti di pavimentazione prospiciente i pubblici esercizi, erano lorde ed impregnate di reflui di bevande, bottiglie di vetro, vomito, mozziconi di sigarette, ecc. con deturpamento delle vetrine e mura dei fabbricati.

Tale stato dei luoghi arreca grave pregiudizio alla circolazione stradale, ai residenti per la difficoltà di accedere alle rispettive abitazioni, disagio ai pedoni, ai portatori di handicap e alle persone anziane nonché intralcio ai mezzi di emergenza per eventuali interventi di soccorso.

PRESO ATTO di quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 5 marzo 2015 n. 9633, “che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all’art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perché, però, l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione.”;

CONSIDERATO che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l’ordine pubblico;

RILEVATO che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei residenti e, più in generale, l’interesse al mantenimento di un adeguato livello sicurezza urbana e della incolumità pubblica, per i quali le circostanze di fatto ed i comportamenti sopra descritti costituiscono una seria minaccia, assumono un’obiettiva preminenza rispetto all’interesse/diritto allo svolgimento della attività d’impresa.

Piunti ordina a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano, di bevande confezionate in contenitori di vetro o lattine e/o alcoliche e superalcoliche.

E’ fatto divieto:

1. di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo;

2. di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto in qualsiasi contenitore dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;

è fatto obbligo:

3. di prevenire o impedire la consumazione di dette bevande al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;

4. di promuovere una campagna di sensibilizzazione sull’educazione al bere, sul contenimento delle emissioni sonore e sul contenuto della presente ordinanza, attraverso l’esposizione di idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile;

5. di provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;

6. di prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne l’esercizio, richiedendo, se necessario, l’intervento delle Forze dell’Ordine;

7. di provvedere, salvo impedimenti di carattere oggettivo, nell’orario di chiusura dell’esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, a rendere inutilizzabili da parte di eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all’esterno dei locali, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

E’ altresì vietato, dalle ore 24:00 alle ore 6:00, il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, ricadenti negli ambiti territoriali indicati nella presente ordinanza.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano nel periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza ed il 1 novembre 2017 nelle porzioni di territorio di seguito indicate, come da planimetria allegata.

Dove vige il divieto? Nell’area perimetrata a nord da Via Carducci e Via Marin Faliero, a sud dal Torrente Albula, a ovest da Corso Mazzini e Corso Cavour ed ad est dalla Linea di battigia e dalla Banchina di riva del porto;

nell’area ricadente nelle fasce di profondità pari a mt. 50 dai limiti della carreggiata ad est e ad ovest delle seguenti vie: viale Trieste – viale G. Marconi – viale Europa – viale Rinascimento – Piazza Salvo d’Acquisto – via S. Giacomo.

L’art. 691 del Codice Penale punisce, con l’arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall’esercizio.

Nei casi di reiterata inosservanza dei divieti di cui ai punti 1.e 2. della presente ordinanza, può essere disposta la sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall’art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48.

 

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