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Spinetoli, l’avvocato Nigro interviene sul caso Luciani: “Sentenza non definitiva. Nessuna diffamazione, l’imputazione è stata quella di oltraggio a pubblico ufficiale”
In relazione all’articolo pubblicato nei giorni scorsi dalla nostra testata Piceno News 24 e concernente la sentenza pronunciata nel procedimento originato dalla querela del sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, l’avvocato Marco Nigro, del Foro di Salerno, difensore dell’interessato, precisa quanto segue. La pronuncia richiamata è una sentenza di primo grado e, come tale, non definitiva. Alla data odierna non risultano ancora depositate le motivazioni, per le quali il Tribunale ha indicato nel dispositivo il termine di sessanta giorni. Non è dunque ancora possibile conoscere le ragioni della decisione, né verificare quali prove siano state ritenute determinanti e per quali motivi siano state accolte o disattese le rispettive prospettazioni delle parti. È un dato essenziale per rappresentare correttamente lo stato del procedimento, che merita di essere evidenziato con adeguata chiarezza. Per questa ragione, espressioni che presentino la responsabilità dell’interessato come definitivamente accertata rischiano di attribuire a una decisione di primo grado un carattere di irrevocabilità che essa non possiede. L’articolo contiene inoltre un’inesattezza relativa alla qualificazione giuridica del fatto, richiamando il reato di “diffamazione”, mentre l’imputazione riguarda il diverso delitto di oltraggio a pubblico ufficiale.
Quanto alle statuizioni civili, a fronte della richiesta risarcitoria di euro 25.000 avanzata dalla parte civile, il Tribunale ha liquidato euro 1.200. Secondo quanto risulta dal dispositivo, tale importo è stato riconosciuto a titolo di risarcimento del danno totale e non di provvisionale, fermo restando che anche questa statuizione potrà essere sottoposta al vaglio del giudice d’appello. Poiché l’articolo richiama lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, è opportuno a questo punto precisare che quattro testimoni della difesa hanno escluso che fossero state pronunciate le specifiche espressioni oggetto della contestazione. È stata altresì acquisita una registrazione dell’intervento cui si riferisce l’imputazione. Solo l’esame delle motivazioni consentirà di comprendere la valutazione riservata dal Tribunale a tali elementi e le ragioni della decisione. La difesa intende proporre appello dopo il deposito delle motivazioni, nelle forme e nei termini di legge. Fino ad allora, ogni valutazione sulle ragioni poste a fondamento della pronuncia non può che restare provvisoria.
Redazione




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