Vietati i botti a Capodanno: il sindaco Piunti firma l'ordinanza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Pasqualino Piunti ha firmato l’ordinanza che vieta di esplodere i botti fino al 1° gennaio 2017. Tra le motivazioni addotte, l’inquinamento ambientale  e acustico, l’incolumità personale e pubblica.

Secondo quanto scrive il sindaco nell’atto, è necessario ridurre le emissioni inquinanti nell’aria. I fuochi pirotecnici esplosi la notte di San Silvestro contribuiscono ad ammorbare l’atmosfera. Da qui la necessità di mitigare le emissioni nocive.

Martedì 20 dicembre Piunti aveva inoltrato le motivazioni dell’ordinanza al prefetto di Ascoli Rita Stentella, che ha espresso parere favorevole. Poi il primo cittadino ha firmato l’atto.

Vediamo i passaggi salienti dell’ordinanza firmata questo pomeriggio (mercoledì 28 dicembre).

Il sindaco, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2017, ordina:

1. il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati agli operatori professionali di cui al D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, di ogni tipo di fuoco d’artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;

2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;

3. il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d’artificio, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;

4. il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati agli operatori professionali di cui all’art. 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123;

5. il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi d’artificio di categoria F1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi d’artificio di categoria F2 e F3 e gli articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e P1 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123.

Dispone che gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S. (ad es. tabaccai, cartolerie, supermercati, ecc.) e non soggetti a certificato prevenzione incendi, possono detenere articoli pirotecnici di cui alla lettera C) della Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS./U/0017791/XV.H.8 del 9 dicembre 2015, esclusivamente in locali (dove non è permesso l’accesso al pubblico) dotati di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi. L’accesso allo stesso deve avvenire tramite porta incombustibile.

R A C C O M A N D A
a) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
b) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

A V V E R T E  C H E
Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alla disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689/1981.

In caso di inosservanza della presente ordinanza da parte di titolari di licenza di polizia, si procederà, oltre all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, a disporre la sospensione della licenza per giorni 10 (dieci).

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura per l’adozione – ai sensi dell’art. 13 della L. 121/1981 – delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia, nonché alla Questura di Ascoli Piceno e al locale Comando di Polizia Municipale.

D E M A N D A
Alla Polizia Municipale di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all’Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

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