Macerie sisma, la Dimensione Scavi ha le carte in regola per proseguire l’attività

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la battaglia al Tar delle Marche della Dimensione Scavi, assistita dagli avvocati Gabriella Ceneri e Paolo Lori. Si tratta della causa pendente davanti al Tar per l’annullamento di tre determinazioni dirigenziali emesse a suo carico dalla Provincia di Ascoli Piceno, che hanno le comminato, e in sequenza, prima la diffida del dicembre 2017, poi la sospensione dell’autorizzazione del SUAP, con il conseguente blocco operativo della ditta ed infine il rigetto dell’annullamento delle predette chiesto in via di autotutela. “Tale ultima determina – chiarisce l’avvocato Ceneri – veniva resa nonostante la segretaria dell’Ente, dott.ssa Pierbattista, avesse consigliato proprio l’adozione di questo tipo di provvedimento, ravvisando carenze nelle determine precedentemente emesse”.

Spiega il legale sambenedettese  della Dimensione Scavi: “Questo ricorso deve essere ancora deciso nel merito, perché con l’ordinanza pubblicata in data 10 maggio 2018 il TAR al momento ha definito solo la fase cautelare, affermando che “l’avvenuta revoca esclude la sussistenza del periculum in mora per disporre misure cautelari”, riferendosi alla revoca operata dagli Uffici Ambiente della Provincia, della determina con la quale era stata disposta nel febbraio 2018 la sospensione dell’autorizzazione del SUAP in possesso della Dimensione Scavi Nessun ulteriore elemento può desumersi dal dato letterale della motivazione dell’ordinanza resa ieri dal TAR ed ogni aggiunta è frutto di una interpretazione personale e quindi discutibile”.

Ricorda l’avvocato Ceneri: “Giova ricordare che la ditta si era vista costretta in data 10 aprile 2018 a chiedere nuovi provvedimenti urgenti ed in ogni caso l’anticipazione dell’udienza, già fissata dal TAR a giugno per la verifica della situazione, poiché, a seguito del verbale ARPAM del 30 marzo 2018, con il quale l’organo tecnico attestava il rientro da parte della Dimensione Scavi nei parametri di cui alle prescrizioni imposte nei provvedimenti autorizzatori, l’Ufficio Tutela Ambiente della Provincia non aveva ancora, a quella data , disposto la revoca della determina di sospensione, benché il TAR ne avesse disposto la sollecita rivalutazione, alla verifica del ripristino dei quantitativi stoccabili e delle altezze dei cumuli dell’EoW nell’impianto.
Per questo motivo veniva proposta l’istanza e veniva fissata udienza dal TAR. L’adempimento della Provincia a quanto previsto dal Tar interveniva quindi successivamente, peraltro dopo la notifica della nuova istanza di sospensione alla Provincia stessa e agli altri enti controinteressati, e conteneva la riserva di ulteriori provvedimenti a seguito di ulteriori accertamenti che si deduceva fossero stati richiesti all’ARPAM e non ancora pervenuti”.

Insiste il legale sambenedettese: “Con successiva nota n.12774 del 13 aprile 2018, il direttore del Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno replicava all’Ufficio Ambiente della Provincia che, in seguito al sopralluogo del 30.03.2018, era emerso il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto Regione Marche attuatore Sisma n. 994/ 2017 da parte della Dimensione Scavi. Precisava inoltre il Dirigente che “gli ulteriori controlli relativi al rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni vigenti (…) rappresentano aspetti ispettivi non connessi con le violazioni accertate che hanno dato origine alla sospensione dell’attività di cui alla determinazione n.139 del 6 febbraio 2018, ma controlli generalizzati inerenti la corretta gestione dell’attività”. L’ARPAM dava nella missiva la disponibilità anche per effettuare tali controlli di routine, purché “congiunti e programmati fornendo come di consueto il proprio contributo tecnico di competenza”.

Ancora l’avvocato Ceneri: “All’udienza di discussione del 9 maggio 2018 la ditta chiedeva che il TAR si pronunciasse comunque sull’istanza di sospensiva o di eventuali altri provvedimenti cautelari, constatando che la determina non fosse stata emendata dalla riserva nonostante i chiarimenti dell’ARPAM. Provvedimenti d’urgenza che il TAR ha ritenuto di non dover rendere, alla luce del fatto che la determina di sospensione risulta comunque revocata e che l’azienda lavora regolarmente; naturalmente è fatta salva la facoltà per l’azienda di rappresentare al TAR come motivo di illegittimità di questo ultimo provvedimento la riserva espressa e di impugnare, anche in via cautelare ogni eventuale successivo atto amministrativo sfavorevole”.

Aggiunge la Ceneri: “L’azienda ha conferito mandato a noi difensori di integrare il ricorso principale con motivi aggiunti, tra i quali anche la specifica del danno arrecato dai provvedimenti illegittimi dell’Ufficio Tutela Ambiente della Provincia, emessi in difetto di requisiti del pericolo per l’ambiente e la salute – conclude l’avvocato Ceneri – e senza servirsi dell’organo tecnico ARPAM per i controlli ambientali riguardanti l’osservanza delle prescrizioni”.
(Nella foto, da sinistra: l’avvocato Gabriella Ceneri, l’amministratore della Dimensione Scavi Cristina Perozzi, il direttote tecnico Maurizio Ameli)

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