La Cassazione respinge il ricorso di Gaspari: deve pagare 119mila euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ricorso inammissibile”. Così la corte di Cassazione con la sentenza numero 1198 depositata il 18 gennaio. Resta quindi valido il pronunciamento della Corte dei conti che ha condannato l’ex sindaco Giovanni Gaspari a risarcire il Comune con 119mila euro per danno erariale. L’ex primo cittadino è stato difeso dall’avvocato Alfonso M. Papa Malatesta.
Vediamo alcuni passaggi della sentenza.
FATTI DI CAUSA
“Giovanni Gaspari, sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, ha proposto ricorso per ragioni di giurisdizione (articolandolo in due motivi), in relazione alla sentenza della Sezione centrale di Appello della Corte dei Conti n. 1244/2014 che lo ha ritenuto responsabile, assieme al dirigente del settore pianificazione del territorio ed urbanistica, Germano Polidori, di aver determinato un danno erariale in ragione della non giustificata erogazione di corrispettivi a professionista esterno, architetto Luigina Zazio (nel corso di più anni) per un incarico di consulenza, non considerando che analogo incarico, per materia pressoché sovrapponibile, era stato conferito in precedenza a diverso professionista, il prof. arch. Bellagamba. La Procura Generale presso la Corte dei Conti ha articolato un controricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
“1- Con il primo motivo (dell’ex sindaco Gasari) si assume che la sentenza della Corte contabile sarebbe viziata per carenza assoluta di giurisdizione in ragione della insindacabilità involgente scelte politiche, in quanto espressione dell’autonomia di cui godrebbe l’amministrazione comunale nella gestione del proprio territorio della decisione di affidare l’incarico di consulenza a professionisti esterni.
2- Con il secondo mezzo si ribadisce l’assoluta carenza di giurisdizione, censurandosi il fatto che la Procura contabile avrebbe iniziato la propria attività istruttoria solo sulla base di orientati articoli di stampa e non, come stabilito dall’art 17, comma 30 ter del decreto legge 78/2009, a seguito di specifica e concreta notizia di danno.
3- Entrambi i motivi sono inammissibili, perché le censure in essi contenute non fanno valere la violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile bensì l’interpretazione che dei presupposti della stessa ha fornito la Corte dei Conti.
3 bis- Occorre innanzitutto mettere in evidenza che l’assunto che pone il ricorrente – che l’affidamento di un incarico a consulente esterno per la supervisione della programmazione urbanistica rientrerebbe nel potere discrezionale e politico dell’amministrazione locale, come tale non sindacabile  non solo non è esatto per quanto indicato nella sentenza della Corte contabile ma neppure incide sulla vera ratio decidendi con la quale si imputava a Gaspari una reiterazione di incarichi in parte coincidenti con precedenti affidamenti progettuali.
3 ter- Quanto poi alla ritenuta non rispondenza a norma del giudizio di inutilità di affidamento del nuovo incarico – quale presupposto per la identificazione del danno erariale -, la stessa non può formare oggetto del controllo di legittimità “esterno” – attinente cioè alla giurisdizione, quale indicato dall’art 111 Costit.- atteso che, come detto, la valutazione della Corte dei Conti si è mantenuta nel suo ristretto ambito, là dove ha sottolineato che la discrezionalità della scelta “politica” di gestire la programmazione urbanistica mediante affidamento di incarichi a professionisti esterni all’amministrazione locale, non poteva non tener conto del precedente incarico, per il quale erano stati pagati cospicui acconti.
4- Ancor più estraneo a questioni attinenti alla giurisdizione è il rilievo illustrato nel secondo motivo, attenendo alle ragioni di fatto per le quali si diede inizio al procedimento per l’accertamento del danno – ogni notizia va comunque delibata dalla Procura regionale – non incidendo in alcun modo sui risultati istruttori poi sottoposti al vaglio della Corte contabile.
5- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza onere di spese, stante la qualità in senso solo formale del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti”.
Le sezioni unite della Cassazione avevano pronunciato il verdetto il 26 settembre 2017. Le motivazioni della sentenza sono state rese note il 18 gennaio 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Articolo Precedente

Elezioni, nel Pd duello tra Stracci e Di Francesco. Incognita Curti

Articolo Successivo

Biciclette incustodite: saranno sequestrate dai vigili